Il Bonus “Assistenti Familiari” è finalizzato all’erogazione di un rimborso per le spese sostenute per l’assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali degli Assistenti familiari presenti presso gli Ambiti territoriali (art. 7 della l.r. 15/2015).
Chi può partecipare
Chi sottoscrive il contratto dell’assistente familiare, sia esso la persona assistita, un altro familiare non obbligatoriamente convivente o l’amministratore di sostegno/tutore. L’Assistente familiare deve essere iscritto in uno o più registri territoriali avendo le caratteristiche di cui all’art.7 della l.r. 15/2015.
Di cosa si tratta
Il destinatario della presente misura è l’intestatario del contratto con l’assistente familiare, sia esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che può essere anche amministratore di sostegno/tutore.
La persona assistita, inoltre, può essere rappresentata da un amministratore di sostegno/tutore, diverso dal familiare.
Il richiedente del beneficio è sempre l’intestatario del contratto che può essere:
- la persona assistita, in questo caso presenta la domanda la persona assistita e l’ISEE di riferimento è il proprio;
- il familiare per conto della persona assistita intestataria del contratto, ma impossibilitata a presentare la domanda (ISEE di riferimento è quello della persona assistita);
- un familiare anche non convivente, in questo caso l’ISEE di riferimento è quello del familiare. Il familiare può ricoprire anche il ruolo di amministratore di sostegno/tutore;
- un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare, in questo caso l’ISEE di riferimento è quello della persona assistita.
Requisiti di accesso (riferiti all'intestatario)
ISEE
Uguale o inferiore a € 35.000,00;
- ISEE < = 25.000,00 euro: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a euro 2.400,00;
- ISEE > 25.000,00 euro e < = 35.000,00 euro: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a euro 2.000,00;
Contratto di lavoro
Deve rientrare nella categoria C SUPER CS - ASSISTENTE FAMILIARE CHE ASSISTE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti Territoriali e corrispondente a quanto indicato nell’art. 7 della l.r. 15/2015 per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura.
Il contributo concesso non potrà superare l’importo massimo previsto dal bando per fascia ISEE.
Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori al contributo previsto dal bando, lo stesso verrà comunque calcolato in base al 60% delle spese stesse.
Qualora il contratto sia stato sottoscritto con un Ente del Settore:
- il richiedente rimane la persona assistita o un familiare, non obbligatoriamente convivente, o l’amministratore di sostegno/tutore a seconda di chi ha sottoscritto il contratto;
- l’ISEE deve essere quello del datore di lavoro e quindi di chi ha sottoscritto il contratto con l'assistente familiare oppure quello della persona assistita se la domanda viene effettuata da un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare;
- in fase di presentazione della domanda dovrà essere allegata oltre al contratto, la lettera di incarico dell’Ente del settore presso la persona assistita, per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura dalla quale si evince che la persona incaricata presta servizio presso l’assistito.
Compatibilità/incompatibilità
È ammessa la compatibilità con le misure B1 e B2.
NON è ammessa invece la compatibilità con la Misura “Home Care” dell’INPS.
Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
Trattandosi di contributo a rimborso delle spese sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, sono considerate ammissibili le sole spese effettivamente sostenute e quietanzate relative al contratto presentato, a valere per un massimo di 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Sono ammissibili anche i contributi.
Per i contratti inferiori all’anno, sono considerati ammissibili le spese effettivamente sostenute e quietanzate per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di presentazione della domanda.
Non sono ammissibili la tredicesima mensilità e il TFR.
Come partecipare
Le domande devono essere presentate dai richiedenti obbligatoriamente in forma telematica su Bandi online, pena la non ammissibilità, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo di Regione Lombardia: www.bandi.regione.lombardia.it
Per le richieste di ordine tecnico relativo alle procedure informatiche e per richieste di assistenza tecnica, è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi (dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica) oppure all’indirizzo bandi@regione.lombardia.it
Ricevuta l'istanza, l'Ufficio di Piano procederà all'istruttoria con possibilità di chiedere integrazione documentale. Alla fine della procedura, sarà comunicato l'esito
Per maggiori informazioni
per avere supporto o indicazioni è possibile chiamando la Bottega della Domiciliarità 035/0600195